Al momento stai visualizzando Quale garanzia per i beni acquistati?

Il D. Lgs. 206/2005,
volgarmente definito Codice del Consumo, ha statuito importanti tutele a favore
del consumatore in materia di acquisto di beni.

 

Preliminarmente è doveroso precisare come unico responsabile della
conformità  del bene acquistato è il venditore (non il produttore).

 

Ogni bene è per legge coperto da un periodo minimo di garanzia
avente durata biennale cosiddetta
garanzia legale), decorrente dal giorno di consegna dello stesso.

 

Se poi nel corso dell’indicato termine biennale il consumatore si
accorge di un difetto nel bene, è estremamente importante presentarne denuncia
(scritta) al venditore: la legge stabilisce infatti che la garanzia decade se
il consumatore non denuncia il difetto entro il termine di due mesi dalla
scoperta
.

 

Ma una volta denunciato il difetto quale rimedi possiamo chiedere?

 

L’art. 130 del Codice del Consumo risponde a tale quesito
statuendo come il consumatore possa chiedere il ripristino del bene, senza
spese, mediante riparazione o sostituzione dello stesso (in alternativa è
possibile richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto).

 

Naturalmente vi sono alcuni limiti a tali richieste.

 

Il venditore può infatti rifiutarsi di porre in ripristino il bene
nel caso in cui il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile, o
eccessivamente oneroso rispetto all’altro (si pensi sostituzione vs
riparazione).

 

Un rimedio è considerato eccessivamente oneroso rispetto all’altro
se impone al venditore spese irragionevoli tenendo conto: del valore che il
bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità ; dell’entità  del difetto
di conformità ; dell’eventualità  che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

 

Ad ogni modo ogni intervento del venditore, sia esso riparazione o
sostituzione, deve essere eseguito senza alcuna spesa a carico del
consumatore
.

 

Per di più l’operazione di ripristino deve essere completata entro
congruo termine e senza arrecare eccessivi disagi allo stesso (tale congruo
termine è stato individuato dalla Giurisprudenza in 15 giorni dalla richiesta).

 

Non va infine dimenticato che l’azione giudiziale diretta a far
valere i difetti di conformità  non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

 

Federconsumatori Parma è disponibile a fornire ogni ulteriore
chiarimento sulla tematica in questione.

Dott. Federico Gennari

 

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di
intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del
Ministero dello Sviluppo Economico”

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