Al momento stai visualizzando L’indennizzo diretto

Ci occupiamo dell’indennizzo diretto, ossia del risarcimento dei danni che viene corrisposto dalla propria Compagnia Assicurativa in caso di incidente con un altro veicolo assicurato.

La procedura è stata introdotta nel 2006 con il chiaro intento di velocizzare la liquidazione dei danni a vantaggio del danneggiato ed è disciplinata dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005).

Può farsi luogo all’indennizzo diretto in alcuni casi determinati dalla legge:
· il sinistro deve consistere in uno scontro o urto tra 2 veicoli a motore. È quindi esclusa l’ipotesi in cui la responsabilità sia anche solo in parte riconducibile ad ulteriori veicoli coinvolti oppure l’urto sia avvenuto tra un’auto e, ad esempio, una bicicletta;
· entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;
· entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
· entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra gli assicuratori per il risarcimento diretto). Ciò in quanto l’impresa di assicurazione anticipa le somme che sarebbero dovute dall’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le due imprese che è appunto regolata dalla Convenzione suddetta.

Vi sono poi le limitazioni legate alla tipologia di danni risarcibili. Ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:
· quelli subiti dai veicoli coinvolti;
· quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
· i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente, cioè quelli che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti).

Se il danno biologico è superiore al 9% o se insieme al conducente c’era un’altra persona che ha riportato lesioni fisiche (cd. Risarcimento del terzo trasportato), la procedura è esclusa e dovrà procedersi nelle forme ordinarie disciplinate dall’art. 148. Il risarcimento andrà quindi chiesto alla Compagnia Assicurativa del responsabile civile.
Con particolare riferimento al terzo trasportato, il risarcimento è sempre dovuto dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e dall’entità delle lesioni riportate (art. 141).

Se ricorrono le condizioni illustrate per accedere all’indennizzo diretto, si può procedere con la richiesta dei danni alla propria Compagnia Assicurativa.

Si tratta della lettera di messa in mora che va inviata per conoscenza anche all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

La legge prescrive che vengano osservate le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150 del Cod. Ass.ni, pertanto vi invitiamo a rivolgervi alle nostre sedi in modo da predisporre una lettera adeguata ed essere seguiti nel corso della procedura di liquidazione dei danni.

L’azione giudiziaria può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, dall’invio della lettera di messa in mora.

Dott. Federico Gennari

“Realizzato nell'ambito  del  Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con  l'utilizzo  dei  fondi  del  Ministero  dello  sviluppo economico. Ripartizione 2015

 

 

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