Al momento stai visualizzando Frode on line: la banca deve rimborsare la cliente

“Con decisione del 7/07/2015
l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in accoglimento del ricorso proposto per
conto di una nostra Associata, ha disposto che l’Intermediario Finanziario
corrispondesse alla suddetta, vittima di truffa on line, la somma di euro 2mila
oltre agli interessi maturati: è con soddisfazione che Fabrizio Ghidini, Presidente
di Federconsumatori Parma, commenta l’esito della vicenda che ha interessato
una consumatrice  rivoltasi
all’associazione di via La Spezia.

“Abbiamo assistito la consumatrice
nella fase del reclamo nei confronti della Banca ” prosegue Ghidini – quindi,
stante il rifiuto dell’Istituto Bancario a dar corso alla richiesta
risarcitoria, nella proposizione del ricorso all’ABF, un organismo per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria,
istituito dalla Banca d’Italia.

“La vicenda si presentava
complessa, precisa l’avv. Marcello Spaggiari, il legale di Federconsumatori Parma
che ha assistito la consumatrice. Quest’ultima, “dopo aver aperto una mail, che
riportava i segni distintivi della propria Banca, aveva preso visione di un
link che riproduceva esattamente l’home page del servizio home banking abitualmente
utilizzato. La cliente, pur non avendo inserito le proprie credenziali, nell’arco
di pochi minuti si era vista sottrarre dal conto corrente tutte le proprie
disponibilità . I fondi risultavano essere stati contestualmente accreditati su
una carta di credito prepagata, rilasciata dalla stessa banca ad un altro
cliente e da qui immediatamente trasferiti all’estero, pare all’insaputa dello
stesso titolare della carta di credito. Non solo, due ulteriori addebiti con
uguale causale, per complessivi euro 1900, erano stati rifiutati dal sistema
informatico della Banca esclusivamente per l’avvenuto esaurimento dei fondi
disponibili. L’Istituto Bancario aveva respinto la richiesta risarcitoria, imputando
alla cliente di aver risposto ad una mail che, già  visivamente, avrebbe dovuto indurla
a dubitare dell’autenticità  della provenienza, e di non aver diligentemente custodito
i propri codici di accesso al servizio.

“Contrariamente a quanto
sostenuto dall’Istituto Bancario ” continua l’avv. Spaggiari – si era in
presenza di una frode informatica complessa ed articolata, per attuare la quale
i truffatori avevano impiegato una tecnica informatica sofisticata e coinvolto
un altro cliente della Banca, titolare di una carta di credito prepagata. “Siamo
riusciti a tutelare la nostra Associata, conclude il legale, “grazie ad una dettagliata
ricostruzione dei fatti e con argomentazioni volte a rimarcare, da un lato, il
legittimo comportamento tenuto dalla nostra assistita e, dall’altro, a far emergere
le gravi carenze dell’Istituto Bancario. L’ABF, in accoglimento di quanto da
noi proposto, ha rigettato tutte le eccezioni della Banca, riconoscendo che
nessuna responsabilità  poteva  essere concretamente
imputabile alla nostra assistita e rilevando come  l’Istituto Bancario avesse mancato  di fornire la prova dell’avvenuta
autenticazione delle operazioni addebitate alla cliente. Il Collegio, per
questi motivi, ha disposto che la Banca provveda entro 30 giorni a
corrispondere alla ricorrente le somme fraudolentemente sottrattele oltre agli
interessi maturati e alle spese sostenute per il ricorso.

Il Presidente Ghidini, con
l’occasione, ricorda che oltre all’assistenza nelle controversie in materia bancaria
ed assicurativa, Federconsumatori è impegnata quotidianamente anche nella
consulenza ai Consumatori che versino in situazioni di sovraindebitamento.

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