Al momento stai visualizzando Quali tutele nel caso di cancellazione, ritardo  o negato imbarco aereo?

A tutela del consumatore si erge il Regolamento Europeo n. 261/2004, applicabile a tutti i viaggiatori in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro, nonché a tutti i passeggeri in partenza da un aeroporto siuato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato.
Analizziamo ora le singole ipotesi di “disservizio” potenzialmente lesive dei diritti del consumatore.

NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING)

Il negato imbarco si sostanzia nella vendita da parte del vettore di più biglietti aerei rispetto ai posti disponibili sul volo.

In tale circostanza il vettore aereo potrà legittimamente negare l'imbarco ai viaggiatori eccedenti i posti disponibili, a fronte della immediata prestazione di taluni servizi, quali:
– fornitura di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa in vista dell'imbarco sul volo sostitutivo;
– sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti;
– trasporto tra l'aeroporto e il luogo di destinazione.
Oltre a tali servizi il vettore aereo dovrà individuare un volo alternativo onde consentire ai passeggeri di proseguire utilmente il proprio viaggio e, cosa non meno importante, provvedere alla prevista compensazione pecuniaria.
La compensazione pecuniaria si sostanzia nella corresponsione di una somma variabile in base alla lunghezza dela tratta aerea oggetto di negato imbarco.
Nel dettaglio la compensazione pecuniaria ammonta a:
– euro 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
– euro 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre trate comprese tra 1500 e 3500 km;
– euro 600,00 per le tratte aeree superiori ai 3500 km.

RITARDO NEL VOLO

In talune ipotesi di ritardo nel volo il vettore aereo deve preoccuparsi dell'assistenza a terra dei passeggeri, con fornitura di cibo e vivande, oltre alla sistemazione in albergo (qualora necessaria) e alla compensazione pecuniaria sopra indicata.

Ma in quali ipotesi di ritardo sorgono in capo al passeggero tali diritti?

L'art. 6 del regolamento 261/2004 chiarisce come l'assistenza e la compensazione pecuniaria debbano essere fornite nel caso di:
– ritardo di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o oinferiori a 1500 km (compensazione pecuniaria di 250,00 euro);
– ritardo di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le ltre tratte aeree comprese tra i 1500 km e i 3500 km (compensazione pecuniaria di euro 400,00);
– ritardo di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi sopra esposti (compensazione pecuniaria di euro 600,00).

CANCELLAZIONE DEL VOLO

Nelle ipotesi di cancellazione del volo spettano, alternativamente, il diritto al rimborso in toto del costo del biglietto aereo oggetto di cancellazione, o l'imbarco su un volo alernativo atto al raggiungimento della destinazione finale.

Il diritto alla compensazione pecuniaria, nei termini e nelle modalità sopra descritte, è escluso nelle ipotesi in cui:
– i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo almeno di due settimane prima dell'orario di partenza;
– siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'oraro di partenza, e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto;
– siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'oraro di partenza, e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto.

Importante sottolineare che il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare alcuna somma a titolo di compensazione pecuniaria nel caso in cui riesca a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanza eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

A cura di  Avv. Federico  Gennari, consulente di  Federconsumatori Parma”

“Spesa relativa all'intervento 'La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti' del programma generale della Regione Emilia Romagnafinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015″

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