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Tutti noi siamo a conoscenza delle visite domestiche dei medici INPS, attuabili durante il periodo di dichiarata malattia del lavoratore.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva temporanea incapacità lavorativa.

Ma come sono regolate tali visite?

Bisogna innanzitutto distinguere tra lavoratori dipendenti statali e lavoratori dipendenti di impresa privata.

I lavoratori dipendenti statali, all’interno della cui categoria si raggruppano i dipendenti statali, gli insegnanti, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i lavoratori degli Enti locali, i vigili del fuoco, sono soggetti a vincoli di reperibilità più stringenti rispetto ai lavoratori del settore privato.

La reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.

Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori potranno ricevere una visita fiscale: nell’arco mattutino tra le ore 9.00 e le ore 13.00; nell’arco pomeridiano tra le ore 15.00 e le ore 18.00.

Nelle indicate fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’INPS.

Anche con riferimento ai dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma, rispetto ai lavoratori pubblici, cambiano gli orari: la fascia di reperibilità mattutina va infatti dalle ore 10.00 alle ore 12.00; quella pomeridiana dalle 17.00 alle 19.00.

Naturalmente per tutti lavoratori (sia pubblici che privati) esistono delle eccezioni che escludono il vincolo di reperibilità domestica. Si fa riferimento alle malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita; infortuni accorsi sul luogo di lavoro; patologie documentate e identificate la cause di servizio; quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata; gestazione a rischio.

Sono inoltre esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Ma quali sono le regole cui deve attenersi il medico nel compimento della visita?

Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia.

In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.

Naturalmente se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, andrà incontro a spiacevoli conseguenze.

In primo luogo il medico deve annotare l’assenza del lavoratore sull’apposito modulo di referto.

Se poi presso l’indirizzo del lavoratore assente si trovi un familiare convivente non inferiore di anni 14, viene a quest’ultimo consegnato un invito a successiva visita ambulatoriale, raccogliendone ricevuta.

Se non è presente alcun familiare convivente copia dell’avviso di cui sopra viene consegnato in busta chiusa al portiere dello stabile o, in sua assenza, viene immesso nella cassetta delle lettere del lavoratore assente.

Il lavoratore assente incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata (per esempio producendo certificato di visita medica specialistica con riferimento al giorno dell’accesso).

Purtroppo nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali: dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%; dal decimo mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%; dal tredicesimo al diciottesimo mese, la retribuzione sarà pari al 50%.

Dott.ssa Daniela Bertolone

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico”

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