Con l'emanazione della legge numero 27/2012 che ha modificato l'articolo 139 del codice delle assicurazioni inserendo la previsione in forza della quale “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, si è negli ultimi anni assistito ad una netta presa di posizione delle assicurazioni, restie al risarcimento di tutti i danni che non fossero “suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”.
Le ultime pronunce giurisprudenziali sul punto hanno invece cominciato a minare il principio sopra esposto, statuendo come non necessariamente le lesioni di modesta entità derivanti da un sinistro stradale, per poter essere risarcite, hanno bisogno di essere accertate strumentalmente.
La sentenza n. 18773/2016 della Corte di Cassazione ha infatti chiarito come Spetta solo al medico legale il compito di accertare lesioni, danni fisici di lieve e maggiore entità o invalidità permanenti verificatisi a causa di incidenti stradali; e tutto questo indipendentemente dalla presenza di un accertamento medico strumentale delle lesioni.
L'espresso orientamento degli ermellini sta ovviamente ricandendo sulle decisioni dei giudici di merito: lo scorso 24 marzo, ad esempio, ilTribunale di Rimini, con la sentenza numero 341/2017, ha manifestato una posizione netta, decisa e argomentata nel senso di non ritenere sempre e comunque indispensabile l'accertamento strumentale delle lesioni di lieve entità ai fini del loro risarcimento.
La menzionata pronuncia ha statuito come la ratio che ispira l'articolo 139 c.d.a., come modificato nel 2012, è quella di evitare che l'esistenza del danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato solo su “supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi”, garantendo che il suo riconoscimento si fondi su criteri di assoluta e rigorosa scientificità.
Per il risarcimento dei postumi dovuti a sinistro stradale non occorrerà quindi la necessaria visibilità degli stessi, ma sarà sufficiente che “l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.
In sintesi si può affermare che le menzionate pronunce hanno restituito vigore all'esperienza e alle statuizioni dei medici legali incaricati della perizia nel corso del giudizio, oltre che alle affermazioni dei medici intervenuti successivamente al sinistro (es. personale del Pronto Soccorso).
“Spesa relativa all'intervento 'La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti' del programma generale della Regione Emilia Romagnafinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015″