Al momento stai visualizzando L'estinzione del reato per condotte riparatorie

Tale articolo prevede che “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Tale risarcimento può inoltre “essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

La disposizione di cui all'art. 162-ter c.p. è stata inserito dall'articolo 1, comma 1, L. 23.06.2017, n.103, entrata in vigore il 4 agosto 2017 ed applicata anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

In primo luogo è doveroso ribadire come tale genere di estinzione del reato non operi indistintamente, ma solo nelle ipotesi di reato procedibile a querela rimettibile.

Come logica conseguenza il disposto dell'art. 162 ter non potrà applicarsi ai reati procedibili d'ufficio.

 

Il risarcimento del danno potrà avvenire in una duplice modalità:

  • mediante la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato, con eliminazione delle conseguenze pericolose e dannose dello stesso (restituzioni);
  • mediante il risarcimento patrimoniale delle conseguenze dannose arrecate dal reato.

L'estinzione del reato può inoltre essere dichiarata dal giudice nelle ipotesi in cui l'imputato abbia formulato un'offerta risarcitoria ex art. 1208 e ss. c.c., ma quest'ultima sia stata rifiutata dalla persona offesa.

In tale corcostanza, qualora il giudice ritenga congrua l'offerta risarcitoria parametrata alle conseguenze del reato, potrà essere disposta l'estinzione del reato stesso.

Interessante come il legislatore abbia previsto forme di pagamento rateale del risarcimento.

L´articolo 162 ter prosegue al secondo e al terzo comma prevedendo la possibilita´di un pagamento in forma rateale: “quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie”.

 Vi e´ l´obbligo per il giudice di sentire le parti: la persona offesa o la parte civile costituita, Pubblico Ministero, imputato, ma non e´ vincolato alle istanze che gli vengono presentate o al loro eventuale consenso o dissenso.

 Onde valutare l'appicabilità del disposto il giudice dovrà tener conto dei criteri previsti dagli artt.133 c.p. (gravita´del reato: valutazione agli effetti della pena) e 133- bis c.p. (condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).

 Per ultimo val la pena ricordare come l'estinzinzione del reato sia estremamente favorevole al reo, comportando la preservazione dell'integrità del Casellario Giudiziario dell'imputato (sul quale non resterà traccia del procedimento penale).

 “Spesa relativa all'intervento 'La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti' del programma generale della Regione Emilia Romagnafinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015″

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