Nel caso di prematura dipartita
di un nostro congiunto sorge spontaneo chiedersi quali siano le modalità di
successione nel patrimonio del medesimo e, in particolar modo, come operi la
successione nei conti correnti bancari.
Sul punto è doveroso chiarire come la disciplina diverga a seconda
che il conto corrente sia intestato unicamente al de cuius o, in alternativa,
cointestato a soggetti terzi.
A seguito del decesso dell’intestatario unico si apre
la successione del conto corrente del de cuius.
Aperta la successione l’istituto di credito procede all’immediato
“congelamento del conto corrente: questo poichè i rapporti di conto corrente
sono compresi nel patrimonio relitto e saranno trasferiti agli eredi, i quali
subentrano nella titolarità del rapporto giuridico con la banca oppure nel
possesso del saldo contabile maturato sul conto ai sensi dell’art. 11 del D.L.
346/90.
In tale circostanza gli eredi sono tenuti, da un lato, ad avvisare
la banca della dipartita, richiedendo contestualmente certificazione attestante
tutti i rapporti che il de cuius intratteneva con l’istituto di
credito (libretti, titoli, polizze, ecc…); sono inoltre tenuti a restituire
tutto quando detenesse il de cuius in forza del contratto di conto
corrente: assegni, carte di credito, bancomat, ecc…
Le somme presenti sul conto corrente saranno ripartite tra gli
eredi solo una volta chiusa la successione.
In caso di conto corrente cointestato al defunto e ad una o
più persone, congiuntamente, cadrà in successione solo la percentuale del
denaro depositato nel conto di spettanza del de cuius: per esempio, se il
conto era cointestato con un’altra persona, cadrà in successione il 50% del
denaro (e ciò, si ritiene, anche se l’altro cointestatario sia stato il
coniuge, sia in comunione legale dei beni che in separazione dei beni).
Il rimanente 50% potrà essere liquidato all’intestatario vivente.
Nel diverso caso di conto corrente cointestato, è però necessario
effettuare un distinguo tra conto cointestato a firma congiunta e conto
cointestato a firma disgiunta.
Nel caso di firma congiunta il prelievo di denaro deve essere
effettuato con la firma di tutti i cointestatari: logica conseguenza è che
l’istituto di credito provvederà a bloccare il conto corrente sino al momento
in cui gli eredi chiuderanno la successione e decideranno in merito alla sorte
dello stesso.
Più problematica è invece la successione in caso di firma
disgiunta.
In presenza di tale clausola infatti la capacità operativa del
cointestatario superstite sarà caratterizzata dalla medesima ampiezza che
presentava prima del decesso dell’altro cointestatario.
Difatti così come originariamente ciascun contitolare poteva
disporre liberamente di tutte le somme del conto bancario, similmente il
cointestatario superstite continuerà a godere di tale potere anche sulla quota
astrattamente riferibile al de cuius, salvo il diritto degli eredi nuovi
cointestatari al rimborso delle quote di rispettiva competenza.
Il conto rimarrà quindi aperto e l’intestazione dovrà essere
modificata sostituendo, al nome del de cuius, il nome degli eredi.
Per quanto concerne il pagamento delle spese funerarie, non tutte
le banche consentono il prelievo di dette somme dal conto corrente del de
cuius, nonostante siano spese che, pacificamente, devono essere detratte dal
relictum in quanto sono a carico dell’eredità .
Ad ogni modo le spese funerarie vanno ripartite tra i coeredi:
l’art.752 c.c. dispone infatti che “I
coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione
delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi agli
sportelli di Federconsumatori Parma.
“Realizzato
nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia
Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico”