Al momento stai visualizzando Telemarketing, le novità introdotte e le istruzioni su come iscriversi al Registro delle opposizioni

La nuova legge sul telemarketing (Legge n. 5/ 11 gennaio 2018) è entrata in vigore il 4 febbraio 2018. Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma, saluta “con soddisfazione questo primo passo contro una pratica che è diventata molesta per i cittadini e che alimenta un continuo contenzioso a causa del cattivo utilizzo che ne fanno molte aziende. Ai nostri sportelli, negli incontri pubblici, le persone se ne lamentano continuamente. La nuova normativa è un'opportunità che non va sprecata”.

Federconsumatori ricorda che l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni deve essere effettuata da coloro che non vogliono ricevere telefonate commerciali, per la vendita di beni o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato.

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni è possibile su richiesta degli utenti, sia per le utenze fisse che per quelle mobili.

L’iscrizione può essere effettuata: compilando il modulo elettronico sul sito www.registrodelleopposizioni.it; chiamando il numero verde 800.265.265; inviando il modulo predisposto all’indirizzo di posta elettronica abbonati.rpo@fub.it; inviando la raccomandata al GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI, UFFICIO ROMA NOMENTANO, CASELLA POSTALE 7211, 00162 ROMA; spedendo il fax allo 06.54224822.

Un'importante novità è che l’iscrizione al Registro può essere effettuata anche per le numerazioni fisse non pubblicate sugli elenchi degli abbonati.

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni può essere revocata per un periodo definito, attraverso una comunicazione telefonica o telematica.

Con l’iscrizione effettuata a seguito dell’entrata in vigore della legge 5/18, si intendono revocati tutti i consensi, effettuati con qualsiasi mezzo,  espressi precedentemente a qualsiasi soggetto, sia che esse riguardino utenze fisse o mobili, che siano stati effettuati mediate operatore telefonico per fini di pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazione commerciale. Allo stesso modo è preclusa la possibilità l’uso delle medesime numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento in base ai consensi precedentemente rilasciati.

Restano in vigore i consensi rilasciati per specifici rapporti contrattuali in essere, o cessati da meno di 30 giorni.

In caso di cessione a terzi dei dati sulle numerazioni, il titolare del trattamento deve comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i dati stessi vengono trasferiti. Gli operatori che svolgono attività di call center entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge 5/18 devono dare corso alle opposizioni degli utenti nel rispetto del dlgs 196/2003. 

A questo scopo AGCOM – con gli stessi tempi – deve indicare due codici o prefissi che permettano all’utente di individuare e distinguere e riconoscere in modo univoco le chiamate con finalità statistiche da quelle con finalità pubblicitaria, di vendita o comunicazione commerciale.

Gli operatori di attività di call center devono adeguare entro 60 giorni tutte le numerazioni utilizzate per i loro servizi anche delocalizzati, chiedendo ad AGCOM l’assegnazione delle nuove numerazioni, oppure in alternativa potranno continuare la loro attività fornendo agli utenti l’identità della linea a cui possono essere richiamati.

Nei vari casi di violazione o di reiterazione del divieto, sono previste sanzioni amministrative a carico del titolare del trattamento dei dati personali – che è responsabile in solido – anche in caso di affidamento a terzi di attività di call-center.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge 5/18 dovranno essere abrogate le norme in contrasto con essa e modificati i regolamenti che disciplinano le modalità di iscrizione ed il funzionamento del Registro.

131 Views
  • Categoria dell'articolo:Senza categoria
  • Tempo di lettura:4 minuti di lettura