Innanzitutto occorre distinguere a seconda che il veicolo che volete comprare sia messo in vendita da un privato cittadino oppure da una concessionaria.
Il regime più favorevole per il compratore si ha in caso di acquisto di un’auto presso una concessionaria (o autosalone od officina), in quanto in tal caso trovano applicazione le norme del Codice del Consumo.
Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo che disciplinano i diritti del consumatore e la garanzia di conformità cui è tenuto il venditore.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e anche quando il difetto si manifesti entro 2 anni dalla consegna.
Si tratta, pertanto, della garanzia valevole per 2 anni da quando ritirate la vostra auto dalla concessionaria (non da quando firmate il contratto); tale garanzia può essere ridotta, con l'accordo di entrambe le parti, fino ad un limite minimo di 12 mesi.
In caso di difetto, il compratore ha a disposizione vari rimedi. Può innanzitutto chiedere alla concessionaria la riparazione gratuita, anche se vi sono alcune limitazioni che è bene tenere a mente.
La riparazione, infatti, deve essere oggettivamente possibile e non deve essere eccessivamente costosa per il venditore.
In particolare bisogna sempre fare riferimento allo stato dell'automobile al momento dell'acquisto, con particolare attenzione all'usura ordinaria.
Il venditore non risponderà infatti di eventuali vizi dell'autovettura che derivino dallo stato di usura ordinaria delle componenti della stessa.
Quindi, se comprate un’auto usata e il problema che si manifesta è riconducibile all'usura di un elemente (per esempio la rottura della cinghia di distribuzione dopo un determinato chilometraggio), l’officina della concessionaria potrà rifiutarsi di procedere alla riparazione.
A questo punto si apre la strada della sostituzione con un’altra autovettura sempre usata e simile a quella che volevate oppure potete chiedere una congrua riduzione del prezzo (ma è chiaro che il difetto non deve essere tale da impedire l’utilizzo dell’auto) o, infine, la risoluzione del contratto, che comporta la restituzione dell’auto alla concessionaria e la restituzione a voi della somma pagata.
Potete chiedere uno dei rimedi sopra descritti entro 2 mesi dalla data in cui avete scoperto il difetto, tramite denuncia che noi della Federconsumatori vi possiamo aiutare a predisporre in maniera adeguata. La denuncia è fondamentale, perché trascorsi 2 mesi non avete più la possibilità di chiedere nulla.
Una regola molto importante da ricordare è quella di cui al successivo comma 3: i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene si presumono esistenti già a tale data. Questo vuol dire che il consumatore è esonerato dal provare che il difetto sia stato da lui stesso eventualmente causato; spetterà al venditore vincere questa presunzione.
L’azione giudiziaria diretta a far valere i diritti del consumatore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Se il consumatore è chiamato in giudizio per il pagamento del prezzo, egli può far valere sempre i suoi diritti chiedendo la riparazione o la sostituzione ovvero la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, purché il difetto sia stato denunciato entro 2 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro 26 mesi dalla consegna del bene.
Nel secondo caso, di acquisto di un’auto usata da un privato cittadino, trovano applicazione le norme del Codice civile (meno favorevoli per l’acquirente).
Il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.).
L’acquirente che intenda far valere la garanzia ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro soli 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.). Egli può chiedere, a sua scelta, o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. È sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del danno (art. 1492 c.c.). Attenzione perché anche in questo caso la denuncia è fondamentale: trascorsi 8 giorni, il compratore decade dal diritto alla garanzia.
Sono tuttavia contemplate alcune ipotesi che rendono non necessaria la denuncia. Per questo motivo vi invitiamo a rivolgervi alle nostre sedi dove i consulenti legali potranno offrirvi ogni ulteriore chiarimento in proposito.
L’azione giudiziaria si prescrive in 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Le norme citate si mostrano meno favorevoli rispetto a quelle contenute nel Codice del Consumo, non soltanto per i brevissimi termini entro cui far valere la garanzia, ma altresì sul piano della prova: se acquistate da un concessionario, è lui a dover dimostrare che l’auto usata era in buone condizioni (e peraltro soccorre la presunzione dei 6 mesi che abbiamo visto prima). Se invece comprate da un privato, siete voi a dover dimostrare che l’auto è affetta da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).
Da non confondere con la garanzia per vizi è quella di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).
Quest’ultima deve essere specificamente pattuita tra le parti e inserita nel contratto (non opera per legge come la prima). In sostanza, il venditore garantisce per un certo tempo il funzionamento della cosa venduta. In caso di malfunzionamento, il compratore deve denunciare il difetto entro 30 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in 6 mesi.
La garanzia opera diversamente, in quanto il giudice può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa, salvo il risarcimento dei danni subiti dall’acquirente.
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